Polizze Rc professionali: novità per medici e avvocati

L’assicurazione offre una garanzia al libero professionista nel caso di richieste di danno, conseguenza diretta di errori, negligenza professionale, omissioni, causate a terzi e soprattutto ai propri clienti

Le polizze Rc professionali hanno un carattere comune ovvero l’obbligatorietà.

A stabilirlo è il D.P.R. 137/2012- 14/08/2012, nella fattispecie l’articolo 5 che fissa la sottoscrizione obbligatoria per le diverse categorie di professionisti iscritti ad un albo o ordine professionale, fra cui amministratori di condominio, geometri, medici, paramedici, avvocati, commercialisti, architetti, ingegneri e altri ancora.

L’assicurazione offre una garanzia al libero professionista nel caso di richieste di danno, conseguenza diretta di errori, negligenza professionale, omissioni, causate a terzi e soprattutto ai propri clienti.

L’obbligatorietà di una polizza scatta nel momento in cui il professionista assume un incarico verso un cliente, diventando così responsabile dell’attività svolta.

L’assicurazione professionale ha carattere di obbligatorietà anche per gli avvocati, che nel 2017 dovranno mettersi in regola con le nuove norme.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 238 dell’11/10/2016 è infatti stato pubblicato il decreto attuativo del Ministero della Giustizia che contiene le “condizioni essenziali e massimali minimi delle polizze assicurative a copertura della responsabilità civile e degli infortuni derivanti dall’esercizio della professione di avvocato”.

I principi del foro hanno un anno di tempo per regolarizzare la loro posizione, 365 giorni a partire dalla pubblicazione sulle pagine della Gazzetta Ufficiale per mettere a norma di legge la posizione professionale.

Per gli avvocati in realtà si parla di due polizze specifiche, da un lato la copertura Rc dall’altro il comparto che considera gli infortuni.

La polizza relativa alla responsabilità civile copre i danni dei quali l’avvocato, suo malgrado, si rende colpevole nello svolgimento della propria attività.

Parliamo di responsabilità in grado di sanare danni patrimoniali e non, diretti ed indiretti, temporanei, permanenti ma anche futuri.

Nello svolgere la propria attività un avvocato può anche rendersi colpevole di tutta una serie di pregiudizi causati a terzi o alla propria clientela.

Una copertura assicurativa a norma deve anche garantire terzi e clienti da fatti colposi o dolosi prodotti dai collaboratori di un avvocato, al pari dei praticanti o di chi risulta dipendente.

In fatto di tempi una copertura assicurativa corretta è quella che considera di andare a sanare l’errore anche nei confronti degli eredi, grazie al carattere retroattivo che deve avere la polizza, e alla copertura futura, in grado di coprire danni anche dopo la cessazione dell’attività per un tot numero di anni.

Per legge vengono anche fissati i massimali da un minimo di 350 mila euro per sinistro e per anno assicurativo, a un massimo di 10 milioni di euro.

In fatto di premio annuale la cifra varia dai 200 ai 10mila euro nel caso si vada a coprire l’attività di uno studio con la presenza d’un buon numero di soci.

Novità di rilievo anche per la Rc professionale sanitaria, grazie alle modifiche messe in atto nel 2016 dal ddl Gelli.

In base alle nuove norme dovranno godere di regolare assicurazione i medici che esercitano la libera professione, assicurandosi da ogni tipologia di colpa.

Il ricorso contro i medici potrà essere fatto anche attraverso un’azione diretta da parte del danneggiato nei confronti della compagnia assicuratrice, presso la quale risulta assicurato il medico.

Le compagnie non potranno opporsi alle richieste del danneggiato a patto che si resti all’interno dei limiti stabiliti dalla polizza stessa, salvo successivamente rifarsi sul cliente, nel caso le condizioni lo rendano possibile.

L’azione diretta nei confronti della società assicurativa da parte del danneggiato è possibile anche nel caso in cui a sottoscrivere la polizza sia una struttura sanitaria e non un singolo medico.

Le compagnie assicurative dovranno risarcire il danno, rifacendosi eventualmente sulla struttura-cliente.

Chi risulta dipendente di una struttura sanitaria è coperto dalla stessa nel caso si sia reso colpevole di danni di gravità limitata. Diversa la situazione nel caso di colpa grave della quale invece risulteranno i principali responsabili e quindi dovranno fruire di una polizza assicurativa personale.

Il Ddl Gelli stabilisce che la copertura assicurativa deve considerare soggetti attivi gli operatori sanitari, che operano all’interno di strutture pubbliche o private, in qualità di dipendenti ma anche soltanto di semplici collaboratori.

Una corretta polizza assicurativa per chi svolge la professione sanitaria è quella che riporta fedelmente la tipologia di attività svolta, non si può restare nel vago.

Punti focali della polizza devono essere anche la retroattività, commisurata all’anzianità maturata professionalmente e la garanzia postuma.

Nessuna novità per i giornalisti che non hanno obblighi specifici di sottoscrivere un’assicurazione nonostante risultino iscritti ad un albo. La copertura assicurativa può dimostrarsi utile ma nulla di più.

Il costo di una polizza anche per il 2017 è commisurato alla tipologia di attività svolta, alla compagnia che si è scelta, alla zona di residenza.

Alcune professioni risultano più a rischio di altre, ed è per questo che i costi di sottoscrizione sono più elevati. Esempi specifici sono quelli relativi all’attività esercitata da un chirurgo, più soggetta a rischi rispetto a quella di un ingegnere che pone la firma su un progetto, o un commercialista che esegue i conteggi per la dichiarazione dei redditi.

Paolucci R.